Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 51 — Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania

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Per i danni ai beni previsti nell'art. 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranita' italiana e in Albania, l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente quindici. L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, e' condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda degli interessati, puo' essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attivita' diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati. Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino puo' essere consentito anche nel luogo dove il bene e' stato distrutto. Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 42 e dell'art. 43 della presente legge. Gli indennizzi ed i contributi per i danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo vengono corrisposti in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2.000.000; in sei semestralita', se supera le lire 2.000.000 e non lire 5.000.000; in dieci semestralita', se supera lire 5.000.000 e non lire 10.000.000; in quindici semestralita', se supera lire 10.000.000 e non lire 25.000.000; in venti semestralita', se supera lire 25.000.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o in nazionalita' italiana senza concorso di volonta' propria.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 21 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art51 · fonte del testo