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Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6. Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 20 novembre 1960
