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Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6. Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 20 novembre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 51/1969

    Altra decisione
    26 marzo 1969

    Intervenuta la rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato con deliberazione del Comune ricorrente emanata in data anteriore all'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, ma non acquisita agli atti del processo principale prima della emissione dell'ordinanza stessa, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla luce della detta deliberazione. (Nella specie il Comune di Grosseto, con deliberazione 5 maggio 1967 aveva rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del Prefetto di Grosseto del 18 giugno 1961 concernente la nomina dei membri del Comitato amministrativo del locale Consorzio provinciale antitubercolare a norma dell'art. 1 D.P. 11 febbraio 1961, n. 249, ed il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità della detta norma e di altre, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966, non risultando ancora acquisita agli atti la detta deliberazione di rinuncia).

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 128 cost. · Art. 7 Costituzione del Ministero della sanita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art7 · fonte del testo