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[1]Sono organi dell'Ente:

  • 1)il presidente;
  • 2)il Consiglio direttivo;
  • 3)il Comitato esecutivo;
  • 4)i Comitati di sezione;
  • 5)il Comitato provinciale.

[2]L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art12 · fonte del testo