Art. 12
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[1]Sono organi dell'Ente:
- 1)il presidente;
- 2)il ((Consiglio di amministrazione));
- 3)il Comitato esecutivo;
- 4)i Comitati di sezione;
- 5)il Comitato provinciale.
[2]L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente e' stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 1 giugno 1948 al 16 aprile 1963
