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[1]Il presidente dirige e rappresenta l'Ente ed e' responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo e i Comitati di sezione.

[2]Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi.

[3]Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

[4]Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Ente.

[5]Firma per la parte che egli non abbia deferito al direttore generale, gli atti e documenti che importano impegno per l'Ente.

[6]Provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico di cui al successivo art. 17.

[7]Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'Ente.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art14 · fonte del testo