Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948. Leggi il testo vigente →
[1]Il presidente:
- a)ha la legale rappresentanza dell'istituto;
- b)convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
- c)determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
- d)firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.
[2]Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.
[3]Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.
Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948
