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[1]Il presidente:

  • a)ha la legale rappresentanza dell'istituto;
  • b)convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;
  • c)determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;
  • d)firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

[2]Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

[3]Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.

Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1947

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947. 91 parole tolte, 119 parole aggiunte in 9 capoversi.

Il presidente tolto: dirige e rappresenta l'Ente ed e' responsabile del suo andamento e della sua amministrazione,aggiunto: :

aggiunto: a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;

aggiunto: b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo tolto: e aggiunto: ed i Comitati di sezionetolto: .aggiunto: ;

tolto: Esamina eaggiunto: c) determina le materie da portare alla discussione tolto: dei predetti organi amministrativi.

tolto: Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi. aggiunto: degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

tolto: Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Ente.

tolto: Firma per la parte che egli non abbia deferito al direttore generale,aggiunto: d) firma gli atti e aggiunto: i documenti che importano impegno per tolto: l'Ente aggiunto: l'Istituto.

tolto: Provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico di cui al successivo art. 17.aggiunto: Il presidente puo', in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'Enteaggiunto: Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituito al direttore generale e, per quanto concerne l'attivita' dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art14 · fonte del testo