Art. 24
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[1]Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e cinque supplenti, dei quali: uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le corporazioni; uno effettivo ed uno supplente nominati dal presidente della Corte dei conti; uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le finanze; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei datori di lavoro; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei lavoratori.
[2]I componenti del Collegio sindacale durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.
[3]I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e possono intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 15 giugno 1947
