Art. 24
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[1]Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un Magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
[2]Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.
[3]Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.
[4]I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 15 giugno 1947 al 1 giugno 1948
