Art. 4
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[1]Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
[2]Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 25 giugno 1981
