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[1]Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

[2]Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 25 giugno 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1981

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1981

    L'iscrizione obbligatoria all'INAM non puo` escludersi per determinate categorie di lavoratori, poiche` il lavoratore malato vanta un diritto al trattamento assicurativo che e` insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 Cost., secondo comma, l'art. 4 l. 11 gennaio 1943, n.138 nella parte in cui limita alle categorie di lavoratori ivi indicate l'iscrizione obbligatoria all'ente. Resta cosi` assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma Cost.. - cfr. SS. nn. 67/1965, 91/1976

    Art. 4 Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art4 · fonte del testo