Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 6 — Approvazione dello Statuto regionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 16/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato…

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art6 · fonte del testo