Art. 6 — Approvazione dello Statuto regionale
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Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971
