Art. 62 — Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate
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Le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutivita' di tali deliberazioni e' regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 4 settembre 1975
