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La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

Testo in vigore dal 17 marzo 1997 al 5 luglio 1998

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/2006

    Questione infondata
    14 novembre 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombard…

    Art. 3 cost. · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 2 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

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  • Sentenza n. 408/1998

    Illegittimità dichiarata
    14 dicembre 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti degli artt. 1; 2, comma 2; 4, commi 1, 2 e 3 lett. a); 5; e 9, comma 1, prima parte, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) concernenti i criteri previsti a tali fini dal legislatore delegante. Per il decentramento delle funzioni, che la legge n. 59 del 1997 tende essenzialmente ad attuare, è infatti previsto l'impiego, da parte del legislatore delegato, di un'ampia gamma di strumenti, tutti costituzionalmente ammessi, dal trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. (utilizzando i margini di flessibilità insiti nella definizione legislativa delle materie elencate dalla Costituzione), alla delega alle Regioni di funzioni in altre materie, e alla attribuzione di funzioni agli enti locali, operando però una netta distinzione fra le materie spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. - nel cui ambito è fondamentalmente rimesso alle Regioni il compito di individuare le funzioni di decentrare ulteriormente agli enti locali e quelle che richiedono invece "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 4, comma 1) - e le altre materie, nelle quali il riparto di funzioni attraverso la delega alle Regioni o l'attribuzione agli enti locali è direttamente effettuato dai decreti delegati (art. 4, comma 2). E parimenti sono rispettati i limiti costituzionali per quanto attiene al decentramento della potestà normativa (art. 2), cosicché anche a questo riguardo - contrariamente a quanto si è sostenuto dalla ricorrente - non si verifica certamente alcuna commistione o illegittima equiparazione della posizione costituzionale dei diversi enti dotati di autonomia, ne' quindi può dirsi che il sistema in tal modo delineato realizzi una "decostituzionalizzazione" delle attribuzioni regionali, e neppure che il ripetuto richiamo al principio di sussidiarietà venga utilizzato in modo contrastante con le regole costituzionali dell'autonomia regionale. red.: S. Pomodoro

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art2 · fonte su Normattiva