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Con decorrenza dalla emanazione del regolamento di cui al quinto comma del presente articolo gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, compresi quelli che comportano impegni di spesa, sono attribuiti alla competenza dei direttori generali e a quella dei direttori delle divisioni e dei servizi di cui al penultimo comma dell'articolo 2. Tale competenza e' ripartita fra i predetti organi secondo la rilevanza dell'atto. I direttori generali provvedono, altresi', agli atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e agli atti discrezionali di limitato rilievo, da adottare in attuazione di direttive generali formalmente impartite dal Ministro, salvo la facolta' di questi di avocare a se' la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza. Con regolamento unico per tutte le amministrazioni dello Stato, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono determinati gli atti che rientrano nelle categorie di cui al precedente comma. Restano comunque esclusi dalla competenza del direttore generale i provvedimenti che incidano su scelte e orientamenti di carattere generale. Con regolamento da emanarsi negli stessi modi di cui al precedente comma, sono determinati gli atti che appartengono rispettivamente alla competenza dei direttori generali e dei direttori delle divisioni e dei servizi a norma del primo e del secondo comma del presente articolo. Il Ministro ha facolta' di procedere all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimita' e alla revoca per vizi di merito degli atti emanati ai sensi del presente articolo dai direttori generali e dai direttori delle divisioni e dei servizi. Per atti vincolati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 3, si intendono gli atti dei quali 6 obbligatoria la emanazione ed il cui contenuto e' determinato dalla legge o dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 marzo 1968 al 10 novembre 1970
