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Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nello anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, per i seguenti tributi e contributi:

  • 1)per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; f) imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; g) contributo di miglioria;
  • 2)per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. I comuni e le province continueranno a percepire ogni entrata afferente gli esercizi fino al 31 dicembre 1971.1 A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal primo comma, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
  • 1)per i comuni: a) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtu' dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici;
  • f)addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel; g) diritto speciale sulle acque da tavola;
  • 2)per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145. In deroga alle disposizioni previste al numero 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrispondera' agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1969; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento. Per il periodo indicato nel primo comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sara' applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonche' le quote di compartecipazione a tributi erariali gia' di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato. Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n. 1036

1

La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.2) che " Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo articolo 14, e' prorogato di un anno."

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 luglio 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/1998

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudizi…

    Art. 14 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/1976

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1976

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, recante "disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate", nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle…

    Art. 14 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 23 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 52 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 259/2000

    Questione inammissibile
    6 luglio 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24…

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 14 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 20 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art14 · fonte su Normattiva