La disciplina dell'imposta locale sui redditi sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • 1)applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli di lavoro subordinato, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per i redditi conseguiti da societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, l'imposta e' accertata e riscossa nei confronti delle societa' stesse;9
  • 2)applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1) e 8) dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non e' applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9) dell'articolo 3 l'imposta e' applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo che detti soggetti abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta e' applicata separatamente secondo i criteri previsti al numero 15) dell'articolo 2;
  • 3)determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni. L'aliquota per le camere di commercio sara' fissata, secondo le norme attualmente vigenti, nella misura compresa tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sara' applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo con l'aliquota del mezzo per cento;
  • 4)intassabilita' dei redditi derivanti da partecipazioni in societa' di cui al numero 1) e nelle societa' ed altri enti di cui al numero 2);
  • 5)deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro delle persone fisiche di una quota pari al cinquanta per cento, in ogni caso non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, ne' superiore a lire sette milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti delle societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la deduzione e' calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, sempreche' tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;
  • 6)esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere a) e b) del numero 10) dell'articolo 3, dalle societa' cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le societa' cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera c) del numero 10) dell'articola 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5) per ciascuno dei soci; esenzione dei redditi di cui al numero 10), lettera d) dell'articolo 3;
  • 7)tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;
  • 8)accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale;
  • 9)deducibilita' del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilita' dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 25-26 marzo 1980, n.42 (in G.U. 1a s.s. 2/4/1980, n.92) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in quanto non esclude i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi.

Testo vigente dal 3 aprile 1980

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 42/1980

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1980

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 493/1989

    Questione inammissibile
    7 novembre 1989

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinan…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1986

    Questione inammissibile
    27 giugno 1986

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede d…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art4 · fonte su Normattiva