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Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.13 Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.3 Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'. Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.4 Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potra' essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni. Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto. Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale. Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n. 1036

1

La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, e' prorogato di un anno."

L. 24 luglio 1972, n.321

3

La L. 24 luglio 1972, n.321, ha disposto (con l'art.2.) che " I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976."

L. 15 novembre 1973, n. 734

4

La L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto (con l'art.39, comma 1) che "il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale."

Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 21 agosto 1974

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 168/1989

    Questione inammissibile
    29 marzo 1989

    Manifesta inammissibilità delle questioni per irrilevanza, in quanto concernenti ipotesi di reato non rientranti, secondo la interpretazione giurisprudenziale della Cassazione - interpretazione che alla Corte costituzionale appare plausibile tenuto conto degli argomenti che la sorreggono - nella previsione della normativa denunziata. - O. n. 168/1988 e 682/1988.

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/1985

    Questione infondata
    23 maggio 1985

    Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come può certamente fare giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne' tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse già scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimità delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con più testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne' prorogare il termine per l'esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse già scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di età per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 25 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1971

1971oggi
  1. 25 marzo 1993 — oggiin vigoreper 34 anni
  2. 29 giugno 1990 — 25 marzo 1993per 3 anni
  3. 14 febbraio 1989 — 29 giugno 1990per un anno
  4. 8 gennaio 1988 — 14 febbraio 1989per un anno
  5. 14 gennaio 1986 — 8 gennaio 1988per un anno
  6. 15 aprile 1984 — 14 gennaio 1986per un anno
  7. 28 aprile 1980 — 15 aprile 1984per 4 anni
  8. 17 aprile 1977 — 28 aprile 1980per 3 anni
  9. 5 dicembre 1975 — 17 aprile 1977per un anno
  10. 21 agosto 1974 — 5 dicembre 1975per un anno
  11. 25 novembre 1973 — 21 agosto 1974per 9 mesi
  12. 25 luglio 1972 — 25 novembre 1973per un anno
  13. 15 dicembre 1971 — 25 luglio 1972per 7 mesi
  14. 16 ottobre 1971 — 15 dicembre 1971testo originarioper 2 mesi

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art17 · fonte su Normattiva