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Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.1356810 Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.35681011 Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato.1011 Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'. Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.4 Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potra' essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni. Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto. Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale. Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1036
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, e' prorogato di un anno."
L. 24 luglio 1972, n.321
3La L. 24 luglio 1972, n.321, ha disposto (con l'art.2.) che " I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono stabiliti rispettivamente al 31 dicembre 1974 e al 31 dicembre 1976."
L. 15 novembre 1973, n. 734
4La L. 15 novembre 1973, n. 734, ha disposto (con l'art.39, comma 1) che "il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale."
L. 14 agsoto 1974, n.354
5La L. 14 agsoto 1974, n.354 ha disposto (con l'art.2) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977."
L. 2 dicembre 1975, n.576
6La L. 2 dicembre 1975, n.576, ha disposto (con l'art.30) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978."
L. 13 aprile 1977, n. 114
8La L. 13 aprile 1977, n. 114, ha disposto (con l'art.22) che "I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980."
L. 24 aprile 1980, n.146
10La L. 24 aprile 1980, n.146, ha disposto (con l'art.48) che "I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1981 e al 31 dicembre 1982." Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1982".
L. 12 aprile 1984, n.68
11La L. 12 aprile 1984, n.68, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato al 31 dicembre 1985." Ha inoltre disposto che " L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge".
Testo in vigore dal 15 aprile 1984 al 14 gennaio 1986
