Art. 107 — Contributi
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Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese gia' autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanita' l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonche' degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali. Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro per la sanita' istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del Ministro per la sanita', la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanita' di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province. Fino a quando non sara' provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
