Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. Leggi il testo vigente →

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese gia' autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanita' l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonche' degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali. Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro per la sanita' istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del Ministro per la sanita', la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanita' di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici. In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province. Fino a quando non sara' provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/1983

    Illegittimità dichiarata
    22 febbraio 1983

    L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanità).

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 1 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 2 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art107 · fonte su Normattiva