Art. 26 — Coltivazioni e produzioni vietate
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Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato. Il Ministro per la sanita', sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 8, puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
