Art. 81 — Espulsione dello straniero condannato
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Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
