Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 3 — Pianificazione delle radiofrequenze

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La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalita' di cui al presente articolo. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Il piano cosi' predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il piano di ripartizione e' aggiornato, con le modalita' previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e' redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralita' di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entita' numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralita' di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresi' comprendenre piu' regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purche' contigue, ove cio' si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densita' di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piu' province, parti di esse o parti di province diverse purche' contigue ove cio' si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico e' ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 1 Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresi', d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che e' sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. Il piano di assegnazione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il piano di assegnazione e' aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonche' le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva. 1 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purche' non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne da' comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1991, n. 5) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale"dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 3, diciannovesimo comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi previsti".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1991 al 8 settembre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 21/1991

    Ha colpito questo articolo
    24 gennaio 1991

    Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, diretto a distribuire le radiofrequenze fra gli impianti, è formato determinando le aree di servizio degli impianti in modo tale da consentire, per ciascuna area, la ricezione senza disturbi del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Viene così suddiviso il territorio nazionale in bacini di utenza, risultanti dalle aggregazioni di una pluralità di aree di servizio definiti tenendo conto dell'entità della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, economiche e culturali della zona, secondo il criterio finalistico di consentire, per la radiodiffusione televisiva e sonora, la coesistenza del maggior numero di emittenti e di reti, specificamente nelle zone con maggior densità di popolazione.

    Art. 42 cost. · Art. 3 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 4 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 420/1994

    Illegittimità dichiarata
    7 dicembre 1994

    L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalità delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

    Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art3 · fonte su Normattiva