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Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 30 ottobre 1971
