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((Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite. Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali)).

Testo in vigore dal 6 agosto 1980 al 27 settembre 1997

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 1980

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 agosto 1980. 10 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Le tolto: acqueviti aggiunto: acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, … conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le tolto: acqueviti aggiunto: acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a tolto: 40° aggiunto: 38°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta aggiunto: si applica anche per l'acquavite di vino tolto: e' ridotta a 800 e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite. Il prodotto di … finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1tolto: , 2 e 3aggiunto: ), 2) e 3) del successivo articolo 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art1 · fonte del testo