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Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentata di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le leggi fiscali per l'acquavite di vino. ((Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti uno, due e tre del successivo articolo tre. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classificazione ai fini fiscali)).
Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 8 giugno 1976
