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((Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino e' ridotta a 800 e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite. Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali)).

Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 agosto 1980

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1971 al 8 giugno 1976. 24 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di tolto: liquidi fermentata aggiunto: fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi tolto: aromati aggiunto: aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione. Le acqueviti, risultanti dal … ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, ne' superiore a tolto: 80° aggiunto: 86° dell'alcolometro ufficiale adottato tolto: dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle le aggiunto: dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta per l'acquavite di vino e' ridotta a 800 e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per tolto: l'acquavite di vino aggiunto: questa acquavite. Il prodotto di cui ai commi precedenti e' considerato alcool grezzo finche' non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti tolto: uno, due e tre aggiunto: 1, 2 e 3 del successivo articolo tolto: tre aggiunto: 3. Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la tolto: classificazione aggiunto: classifica ai fini fiscali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art1 · fonte del testo