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La parola "brandy", senza altra aggiunta in lingua straniera, puo' essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'art. 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, puo' essere usata, solamente per contraddistinguere liquori dolcificati prodotti a base del rispettivo frutto.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art14 · fonte del testo