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((E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy. Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione)).

Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 27 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. 50 parole tolte, 114 parole aggiunte.

tolto: La parola " brandy", senza altra aggiunta in lingua straniera, puo' essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'art. 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, puo' essere usata, solamente per contraddistinguere liquori dolcificati prodotti a base del rispettivo fruttoaggiunto: E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy. Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art14 · fonte del testo