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Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 50 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili."

Testo in vigore dal 8 febbraio 1990 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 50/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1990

    L'esclusione dei minorati psichici dai benefici previsti dalle norme sulle assunzioni obbligatorie li colloca in una posizione di isolamento e di discriminazione rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Pertanto, in attesa di completa revisione legislativa della disciplina vigente, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili. - S. nn. 52/1985, 1088/1988; O. n. 951/1988.

    Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 20 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 2 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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  • Sentenza n. 1088/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    LAVORO (COLLOCAMENTO AL) Come già rilevato dalla Corte, non sono ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare in situazioni di discriminazione soggetti che, colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte ha,altresì, prospettato la necessità di una normativa sociale, affermando che è rimessa al legislatore la determinazione di adeguati rimedi al riguardo. Allo stato, pertanto, si confermano le precedenti decisioni, ritenendo la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dall'ambito d'applicazione della stessa legge la categoria degli invalidi civili affetti da menomazioni di natura psichica. Peraltro, la rilevata esigenza di una nuova disciplina della materia è ormai indilazionabile, di guisa che un eventuale, nuovo intervento della Corte nella materia, perdurando l'attuale inerzia del legislatore, non potrebbe che dirigersi nel senso della rigorosa applicazione dei precetti costituzionali. - S.n. 163/1983; 52/1985; O.nn. 487 e 951/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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  • Ordinanza n. 951/1988

    Questione inammissibile
    29 luglio 1988

    LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - INVALIDI PSICHICI È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, in riferimento all'art. 3 Cot., nella parte in cui non comprende gli invalidi civili psichici fra gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria, poiché, da un lato, fra detta categoria di soggetti esclusi e quella dei soggetti cui si applica tale protezione non sussiste omogeneità di posizioni e, dall'altro, la complessità della situazione dei primi, derivante dalla notevole varietà di casi, esige adeguati ed articolati rimedi (sulla base di opportuni rilevamenti e apprezzamenti tecnici) che solo il legislatore può apprestare e che esulano dall'ambito del giudizio di costituzionalità sulla norma censurata. - v. S. n. 52/1985 e O. n. 487/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art5 · fonte su Normattiva