Art. 5 — Invalidi civili
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Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtu' di altre disposizioni della presente legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990 n. 50 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili."
Testo in vigore dal 8 febbraio 1990 al 17 gennaio 2000
