Art. 2
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Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione. I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1971.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1974 al 28 maggio 1976
