Nel caso di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata), le persone sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione sono punite con pena più severa di quella prevista dall'art. 80 cod. strada in via generale (e quindi anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva); ne risulterebbe, rispetto a soggetti tutti considerati ugualmente pericolosi socialmente, una diversità di trattamento priva di razionale giustificazione. Non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, l. 22 maggio 1975, n. 152, in combinato disposto con l'art. 6, l. 31 maggio 1965, n. 575 (figurando l'art. 80 cod. strada, pure denunciato, esclusivamente come tertium comparationis), in quanto il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo alla persona del colpevole, quale soggetto sottoposto definitivamente a misura di prevenzione e di determinare autonomamente la misura della pena rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 80 d.P.R. n. 393 del 1959, senza con ciò incorrere in vizio di irragionevolezza in considerazione della disomogeneità delle situazioni, differenziate dalla qualità della persona del colpevole.
Art. 3 cost. · Art. 80 c.d.s. · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))