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Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 24 agosto 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/2019

    Ha colpito questo articolo
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

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  • Ordinanza n. 275/1992

    Questione infondata
    12 giugno 1992

    La scelta, effettuata dal legislatore mediante il rinvio formale alle disposizioni della l. 31 maggio 1965, n. 575, operata dall'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, di affidare al pubblico ministero il potere di proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nei confronti delle persone socialmente pericolose anche se non indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, svincolando l'organo dai presupposti procedimentali stabiliti ove a proporre le predette misure sia il Questore titolare di funzioni esclusivamente amministrative, non è irrazionale ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza proprio perché le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il differente modulo procedimentale, senza che al tal fine rilevino parametri di pericolosità più o meno "presunta" che solo il giudice è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, l. 22 maggio 1975, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 1 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))

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  • Ordinanza n. 675/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, denunziato in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art19 · fonte su Normattiva