Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2011 al 7 marzo 2019. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
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Articolo abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie
La scelta, effettuata dal legislatore mediante il rinvio formale alle disposizioni della l. 31 maggio 1965, n. 575, operata dall'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, di affidare al pubblico ministero il potere di proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nei confronti delle persone socialmente pericolose anche se non indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, svincolando l'organo dai presupposti procedimentali stabiliti ove a proporre le predette misure sia il Questore titolare di funzioni esclusivamente amministrative, non è irrazionale ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza proprio perché le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il differente modulo procedimentale, senza che al tal fine rilevino parametri di pericolosità più o meno "presunta" che solo il giudice è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, l. 22 maggio 1975, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 1 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia, previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 575 del 1965. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, denunziato in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 4 cost. · Art. 97 cost.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 80 cod. strada, i quali stabiliscono che i sottoposti a misura di prevenzione ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, siano puniti, nel caso di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi, in quanto la Corte si è già pronunciata su identica questione, sollevata nei medesimi termini, dichiarandola infondata. - S. n. 66/1984.
Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Nel caso di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata), le persone sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione sono punite con pena più severa di quella prevista dall'art. 80 cod. strada in via generale (e quindi anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva); ne risulterebbe, rispetto a soggetti tutti considerati ugualmente pericolosi socialmente, una diversità di trattamento priva di razionale giustificazione. Non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, l. 22 maggio 1975, n. 152, in combinato disposto con l'art. 6, l. 31 maggio 1965, n. 575 (figurando l'art. 80 cod. strada, pure denunciato, esclusivamente come tertium comparationis), in quanto il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo alla persona del colpevole, quale soggetto sottoposto definitivamente a misura di prevenzione e di determinare autonomamente la misura della pena rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 80 d.P.R. n. 393 del 1959, senza con ciò incorrere in vizio di irragionevolezza in considerazione della disomogeneità delle situazioni, differenziate dalla qualità della persona del colpevole.
Art. 3 cost. · Art. 80 c.d.s. · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 6 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1975
urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art19 · fonte su Normattiva