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La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra ((, alla 'ndrangheta)) o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Testo in vigore dal 4 febbraio 2010 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 4 febbraio 2010. 2 parole aggiunte.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorraaggiunto: , alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art1 · fonte del testo