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La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra ((, alla 'ndrangheta)) o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Testo in vigore dal 4 febbraio 2010 al 13 ottobre 2011
