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Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000.

Testo in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art18 · fonte del testo