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Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. ((Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000)).

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1964, n. 357

1

La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."

2

Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire centomila."

D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182

3

Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."

4

Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che " La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 300.000." Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo."

Testo in vigore dal 28 giugno 1975 al 14 maggio 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1969 al 28 giugno 1975. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. Le aziende tolto: esercenti il credito e la raccolta del risparmio aggiunto: di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le tolto: lire 10 aggiunto: L. 100.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art18 · fonte del testo