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Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000.123
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1964, n. 357
1La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."
Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire centomila."
D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182
3Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' elevata a lire 100.000."
Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 16 febbraio 1969
