Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 11 febbraio 1982. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
[2]L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 11 febbraio 1982
