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A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita. Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa. ((In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa. Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.))1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (con l'art. 14, comma 7)ha disposto che la sostituzione degli utlimi due commi ha effetto dal 1 gennaio 1979.

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 2 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 354/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presi…

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art19 · fonte su Normattiva