Art. 19
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A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita. Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa. In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Ai titolari di piu' pensioni una delle quali sia integrata al minimo, l'adeguamento automatico e' dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo piu' elevato.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980
