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Il locatore puo' far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilita' dell'immobile, anche nei seguenti casi:

  • 1)quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba di urgenza essere assicurata la stabilita', e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori. L'accertamento delle condizioni tecniche sopra indicate e della necessita' dello sgombero dell'immobile locato per eseguire i lavori e' demandata al Genio civile, sentite le parti;
  • 2)quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani, o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso. L'accertamento di tale indispensabilita' e' demandato al Genio civile che, sentite le parti, potra' anche valutare la possibilita' di uno sgombero temporaneo, parziale e graduale, senza allontanamento dell'inquilino;
  • 3)quando l'immobile locato sia di interesse artistico e storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente Sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
  • 4)quando, trattandosi di aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, sia dimostrato che il proprietario intende disporne al fine di costruirvi e sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro alloggio ai ricoverati con un canone di affitto per essi sopportabile. Nei casi previsti nei numeri 2) e 3) deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile. Nei confronti di colui che, conseguita la disponibilita' dell'immobile, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni dell'art. 8. Nei casi previsti nel n. 2) di questo articolo e' fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nell'appartamento precedentemente occupato o di ottenerne altro dello stesso numero di vani, alle stesse condizioni. Entro un mese dalla fine dei lavori, il proprietario dovra' con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro atto stragiudiziale invitarlo a fargli conoscere entro il termine di un mese se intende valersi di questo diritto.

Testo in vigore dal 26 maggio 1950 al 5 gennaio 1961

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. l, della legge 23 maggio 1950, n. 253, recante disposizioni per le locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.…

    Art. 3 cost. · Art. 10 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

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  • Ordinanza n. 24/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI…

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 10 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

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  • Sentenza n. 94/1962

    Questione infondata
    22 novembre 1962

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino Veronese, dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, (relativa alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 24 cost. · Art. 10 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art10 · fonte del testo