Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977. Leggi il testo vigente →

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere a), d) ed f), all'articolo 2, lettere a) ed e), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. Le garanzie di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 1 e alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane. Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art28 · fonte su Normattiva