Art. 2 — Funzioni dei magistrati di Tribunale
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I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore. Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1951 al 23 maggio 1952
