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E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 gennaio 1994, n. 84

1

La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che " 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto."

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 77/2002

    Questione inammissibile
    19 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - esclude l'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro. Risulta infatti non plausibile la motivazione resa dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione, dal momento che non soltanto nel giudizio 'a quò non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei suoi confronti è stata proposta, sicché la questione potrebbe essere destinata a definire, non già il giudizio in cui essa è sorta, ma un altro eventuale giudizio, diverso per 'petitum' e 'causa petendì.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 8/1997

    Questione inammissibile
    10 gennaio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'atto di promovimento dell'incidente non si fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò, ne', quindi, si motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sicché non risultano osservate le norme stabilite in proposito dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. red.: S. Pomodoro

    Art. 25 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 191/1992

    Questione infondata
    22 aprile 1992

    L'art. 14, comma quarto, n. 4, della L. 17 maggio 1985, n. 210 - secondo cui il reclutamento del personale stabile dell'Ente "Ferrovie dello Stato" deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche - ha soltanto il valore di norma di organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi, talché esso non determina (ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.) l'inapplicabilità al suddetto ente pubblico economico dell'art. 1, comma quinto, L. n. 1369 del 1960, il quale sanziona l'inosservanza del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative prevedendo la automatica costituzione di rapporti di lavoro diretti con l'interponente. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità relativa al medesimo art. 1, comma quinto, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo l'inapplicabilità di esso al suddetto ente, per incompatibilità con l'art. 14, L. n. 210, cit..

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 81 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1960 al 19 febbraio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 gennaio 1994, n. 84

    La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che " 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art1 · fonte del testo