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E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa' cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresi' vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa' anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresi' alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 gennaio 1994, n. 84
1La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che " 1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle societa' o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro. 2. In ogni porto ove non siano costituite le societa' o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere la istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attivita' del porto."
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996
