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Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

Testo in vigore dal 12 agosto 1966 al 12 maggio 1994

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/1994

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1994

    L'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e loro familiari coadiutori, nella parte in cui non considera come familiari, agli effetti della legge stessa, gli affini entro il secondo grado, crea in danno di costoro una discriminazione che - dopo l'introduzione dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. - risulta ormai priva di adeguata 'ratiò giustificatrice e lesiva del diritto alla tutela previdenziale. Anche nel settore 'de quò, infatti, la tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire la scelta di prestare la propria attività lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione, oltretutto, del valore di cui all'art. 31, primo comma, Cost., fermo restando che - come la Corte ha già rilevato - il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230 bis, primo comma, cod.civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.. L'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966, va perciò dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. - Sulla illegittimità costituzionale della esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, e in particolare dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, S. nn. 485/1992 e 476/1987. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 2 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

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  • Ordinanza n. 448/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS, dal momento che il giudice rimettente ha trascurato di fornire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all'interno del complessivo sistema normativo, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione. - V., ex plurimis , ordinanze n. 272/2006, n. 86/2006 e n. 427/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 230-bis c.c. · Art. 1 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

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  • Ordinanza n. 379/1998

    Altra decisione
    20 novembre 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché valuti se permanga il requisito della rilevanza della questione alla stregua del mutato quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, recante: <<Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi>>. Successivamente alla emissione del provvedimento di rinvio, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 206, ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla norma oggetto di impugnazione <<è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 3>> della legge n. 613 del 1996 e che siano in possesso dei relativi requisiti, ed al comma 207 del medesimo art. 1 ha sancito l'efficacia retroattiva di tale estensione, con facoltà per gli interessati di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti contributivi). red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 230-bis c.c. · Art. 2 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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