Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1960. Leggi il testo vigente →
Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.
Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1960
