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Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1960

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