Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 16 — Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate

Per le imprese e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita europee del 21 marzo 1989 e interessati delle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di ciu agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonche' l'importo delle agevolazioni stesse sono aumentati del 50 per cento. Le somme si cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilita' finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 43. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilita' complessive del fondo medesimo.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art16 · fonte su Normattiva