Art. 20 — Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi
A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.M. 26 aprile 1993, n. 297
4Il D.M. 26 aprile 1993, n. 297 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni - di cui al presente art. 20 - e' fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto n. 297/1993".
Testo vigente dal 27 agosto 1993
