Art. 15 — Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
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Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. ((2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore))
Testo in vigore dal 29 novembre 2000 al 15 agosto 2017
