Art. 12 — Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
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I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico ((o all'investigatore privato autorizzato)) della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita'. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione. (( Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili. 2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalita' previste dalla presente legge)) I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, ((all'investigatore privato autorizzato,)) a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
