Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 12 — Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico

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I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita'. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 458/2002

    Questione infondata
    19 novembre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa. - Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 591 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 210/2002

    Questione inammissibile
    23 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quò (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.

    Art. 97 cost. · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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  • Ordinanza n. 186/2002

    Questione inammissibile
    10 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. Ed invero, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato. - Cfr. ordinanze n. 355 e n. 200/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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