Art. 5 — Contenuto dell'istanza
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L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
- a)l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica ((nonche' del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare));
- b)un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3;
- c)l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134)). ((3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato)) Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista ((dal comma 3)) puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. ((5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita da un'autocertificazione)) ((6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza)) La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni ((previste dal comma 1)) sono punite ((con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente art. 5 limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta autorita'."
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
